Redigere un testamento diventa più facile grazie ad un’ordinananza che ammette un caso precedentemente escluso.
Con il testamento l’individuo può scegliere come disporre del proprio patrimonio a condizione che non sia dichiarato incapace di intendere e volere dalla Legge.
L’articolo 587 del Codice Civile sottolinea come il testamento sia “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. L’ordinamento giuridico italiano riconosce diverse tipologie di testamento. La forma più semplice e comune è il testamento olografo. Si caratterizza per la mancanza di un rigore formale, non richiede la presenza di un notaio per la sua stesura né di testimoni.
Condizione necessaria per essere considerato valido è la stesura a mano da parte del testatore e la presenza della data di sottoscrizione e della firma. I tre requisiti essenziali per la validità del testamento olografo, dunque, sono l’autografia, la datazione nel momento in cui il documento viene perfezionato e la sottoscrizione solo per mano del testatore. Non si possono usare computer né altri mezzi meccanici o elettronici. Non si può nemmeno chiedere ad una terza persona di scrivere per proprio conto.
Chi decide di scrivere un testamento olografo dovrà munirsi di carta, penna o matita dalla traccia ben visibile e procedere con la stesura senza cambiare nulla della propria calligrafia, del modo naturale di scrittura. Qualora a causa dell’età o di altre problematiche non si possa procede in questo modo allora bisognerà ricorrere ad un notaio redigendo un testamento pubblico.
Serviranno due testimoni che dovranno firmare anch’essi il documento. Questa modalità non è gratuita ma ha un costo variabile tra i mille e i 2 mila euro. La cifra sale qualora il testamento sia connotato da particolari complessità. Torniamo un attimo alla necessità che per ogni forma testamentaria al fine di garantirne la validità il testatore sia maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e volere nel momento del perfezionamento della dichiarazione di volontà.
Con l’ordinanza numero 9534 dell’11 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che un eventuale deficit linguistico non va ad inficiare la validità del testamento pubblico. Significa che il testatore può esprimere la sua volontà tramite monosillabi oppure con gesti espressivi del capo. L’importante è che le modalità siano coerenti con lo stato di salute e che il deficit motorio non incida sulle capacità intellettive né sulla capacità di esprimere in modo intellegibile la propria volontà.
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