Audio WhatsApp, occhio a mandarli con leggerezza: cosa rischi per legge

Attenzione a messaggiare con troppa leggerezza a colpi di vocali WhatsApp. Ecco cosa si rischia davanti alla legge.

Da tempo WhatsApp ha rivoluzionato il nostro modo quotidiano di comunicare. L’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo permette di condividere testi, immagini e video. È possibile anche messaggiare vocalmente, grazie a registrazioni audio che riscuotono un grande successo.

Rischi davanti alla legge per chi manda audio WhatsApp
Come considera la legge gli audio inviati tramite WhatsApp? – crypto.it

Per constatare il boom dei messaggi vocali basta del resto osservare quello che succede per strada, dove soprattutto i più giovani – ma non solo – si aggirano con lo smartphone vicino alla bocca, impegnati a registrare l’ennesimo vocale da mandare agli amici (anche con audio chilometrici, come il famoso “vocale di dieci minuti” di cui parla un vecchio singolo dei Thegiornalisti).

Come sempre però bisogna evitare di credere che app e social media siano spazi “neutri” o zone di “non diritto” dove ognuno può comportarsi come meglio gli aggrada. Sarà meglio prestare attenzione: la legge si interessa anche dei nostri messaggi vocali, dunque attenzione a mandarli con eccessiva leggerezza.

Audio WhatsApp, quali i rischi davanti alla legge

Da tempo la giurisprudenza ha riconosciuto il pieno valore probatorio degli screenshot delle conversazioni avvenute su WhatsApp. Ormai diverse sentenze si sono basate su prove come le fotografie della schermata dello smartphone o del pc da cui risultano le chat di WhatsApp. E i vocali? Fanno anche loro prova?

Cosa si rischia per legge a inviare messaggi vocali via WhatsApp
Gli audio via WhatsApp sono ormai onnipresenti – crypto.it

La risposta è sì: secondo i giudici anche i vocali di WhatsApp possono costituire prova in un processo (penale e civile). Va anche detto che le registrazioni audio sono ammesse come prove documentali soltanto a determinate condizioni. Prima di tutto la validità del vocale come prova in un processo è vincolata alla presentazione in giudizio del supporto originale o di una copia conforme (ottenuta con tecniche di acquisizione forense).

In secondo luogo l’autenticità dei vocali non deve essere contestata dalla parte contro cui vengono prodotte. In caso di disconoscimento la contestazione però deve essere chiara, esplicita e circostanziata, tale da far emergere specifici elementi in grado di attestare che la riproduzione vocale non corrisponde ai fatti contestati.

Potrà essere contestato ad esempio il “taglio” di alcune parti significative del messaggio, la mancanza del contesto entro il quale si è svolta la conversazione. Ma anche l’autenticità della voce potrà essere messa in dubbio (potrebbe essere un deepfake). Attenzione, però: non basta un disconoscimento generico e privo di prove concrete.

Andranno insomma indicate chiaramente le ragioni che portano a ritenere non conforme ai fatti il vocale. In caso contrario la registrazione manterrà intatto il suo valore probatorio e il giudice potrà disporre una consulenza tecnica in modo da verificare l’autenticità e la corrispondenza del file audio.

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