I nuovi incentivi del Piano Transizione 5.0 sono disponibili per le imprese che investono nella transizione digitale, nell’autoproduzione rinnovabile e nella formazione interna.
Nel Decreto Legge PNRR approvato lunedì 26 febbraio c’è anche il nuovo Piano Transizione 5.0, che prevede l’erogazione di circa 13 miliardi di incentivi fiscali nel biennio 2024-2025.
Con una nuova formulazione di crediti d’imposta, l’atteso programma di incentivi alle imprese sostiene gli investimenti per la digitalizzazione e la transizione green. La prima novità del Piano Transizione 5.0 è che saranno consentiti investimenti in nuovi dispositivi per la produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione interna dei dipendenti per acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie necessarie ai nuovi processi.
Il bonus per la formazione dei lavoratori torna insieme agli incentivi per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, che comportano una riduzione del consumo energetico. Il credito d’imposta annuo concesso ad ogni impresa beneficiaria sarà pari al seguente, secondo lo schema del provvedimento, il cui testo ufficiale non è ancora stato reso noto:
- il 35% delle spese ammissibili per investimenti fino a 2,5 milioni di euro e il 15% della quota di investimenti per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;
- il 5% del costo degli investimenti (tetto massimo di 50 milioni di euro).
- Se si raggiungono target energetici superiori ai minimi previsti, sono previste maggiorazioni che potrebbero arrivare fino al 40-45% delle spese ammesse.
Il collegamento al sistema di gestione della produzione aziendale è ancora necessario. Tuttavia, è stato aggiunto un nuovo limite per la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva, che dovrebbe essere di almeno il 3%, oppure il 5% se calcolato sul processo.
Quali spese si aggiungono ai bonus per il Piano Transizione 5.0
Le spese standard per l’innovazione sono elencate negli allegati A e B della Legge 232/2016, ma a queste si aggiungono altri importi da poter utilizzare nel conteggio.
Ai costi ammessi si aggiungono quindi:
- I moduli fotovoltaici ammissibili sono quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del DL 181/2023 e sono necessari per la produzione autonoma di energia rinnovabile (ad eccezione delle biomasse).
- La spesa per la formazione dei dipendenti nei progetti di innovazione che portano alla riduzione dei consumi energetici sopra menzionati, deve essere inferiore a 40mila euro e non può superare il 10% degli investimenti del progetto, fino a 300mila euro e deve essere erogata da soggetti esterni selezionati nel prossimo decreto MIMIT.
- La concessione del credito fiscale senza istruttoria e senza distinzione per dimensione, settore o localizzazione dell’impresa è la seconda novità, che sarà confermata con la pubblicazione del Decreto PNRR.