Il divieto di cumulare la pensione con i redditi da lavoro autonomo o dipendente è stato eliminato dal 2009 dall’INPS e si applica solo ai trattamenti di invalidità e alle prestazioni ai superstiti entro determinati limiti di reddito. Nonostante ciò, alcune opzioni per la pensione anticipata rimangono limitate.
I’INPS ha fornito recenti chiarimenti sul cumulo dei redditi da lavoro con le pensioni anticipate flessibili Quota 100/102/103, che sono compatibili con prestazioni occasionali fino a 5mila euro annui.
L’INPS ha diffuso uno specifico comunicato stampa nei giorni precedenti, chiarendo quanto già affermato nelle Circolari 111/2019 e 117/2019 e chiarendo ora le modalità di applicazione.
Tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale devono essere presi in considerazione nel calcolo della soglia di reddito da lavoro cumulabile ai fini del mantenimento del diritto alla pensione con Quota 100 e successive declinazioni della formula di flessibilità in uscita, secondo l’Istituto Nazionale di Previdenziale.
Vi rientrano cioè anche le attività svolte nei mesi precedenti la decorrenza della pensione o successivi al compimento dell’età necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia. Solo i redditi percepiti dopo la decorrenza del trattamento previdenziale sono considerati incompatibili con la pensione Quota 100/103, cioè quelli da lavoro dipendente e autonomo.
In linea con il principio di trasparenza dell’azione amministrativa, l’INPS informa i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro nel momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione.
Il divieto di cumulare redditi da lavoro si applica fino alla data in cui è raggiunto il requisito anagrafico di 67 anni per la pensione di vecchiaia.
Se un lavoratore inizia a percepire la pensione Quota 100-103 a partire da giugno, non può più ricevere altri redditi come lavoratore dipendente o autonomo. Da questo punto di vista, non sono noti gli sforzi svolti nei mesi precedenti.
Invece, rilevano tutti gli incassi dell’anno, anche quelli relativi alle prestazioni di giugno, ai fini del calcolo del reddito massimo di 5mila euro previsto per il lavoro occasionale compatibile.
Si ricorda nella nota INPS che prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, i pensionati con Quota 100, Quota 102 o pensione anticipata flessibile sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero avere un impatto sull’incumulabilità della pensione. In tutti i casi, la pensione viene interrotta e le mensilità non pagate vengono recuperate.
Il mancato rispetto del regime di non cumulabilità per le pensioni anticipate flessibili soggette a questo vincolo comporta quindi la sospensione della pensione e la restituzione dei ratei incassati senza averne diritto.
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