Le madri lavoratrici a tempo indeterminato con almeno tre figli a carico ricevono una paga più alta.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo, sarà riconosciuto un esonero del 100% della quota di contribuzione a carico della lavoratrice (di solito il 9,19%).
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, alle madri di due o più figli fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo è riconosciuto lo stesso esonero. Nella Circolare n. 27/2024 dell’INPS, l’esonero si applica anche all’apprendistato e al lavoro agricolo, con l’eccezione del lavoro domestico.
L’articolo 1, comma 180 e ss. della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha stabilito due esoneri contributivi pari al 100% della quota di contribuzione a carico per i lavori a tempo indeterminato, ad eccezione del lavoro domestico:
Tutti i provvedimenti e gli esoneri per le madri lavoratrici
L’Inps afferma che lo sgravio è applicabile a tutte le madri dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo, ad eccezione dei rapporti di lavoro domestici.
Solo i contratti a tempo indeterminato, sia instaurati che rinnovati, nonché i contratti di apprendistato e somministrazione a tempo indeterminato sono agevolabili. Lo sgravio può essere applicato a decorrere dal mese in cui il contratto è stato convertito da un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato.
Come previsto, l’agevolazione sarà concessa alle lavoratrici che nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia meno di 18 anni (ovvero 17 anni e 364 giorni). Oppure a coloro che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, il più piccolo dei quali abbia meno di 10 anni (9 anni e 364 giorni).
Secondo l’Inps, la condizione è soddisfatta con la “cristallizzazione del diritto” al momento della nascita, a seconda dei casi, del terzo o del secondo figlio o successivo. Ciò significa che il beneficio non si perde se uno o più figli muore, se uno dei figli esce dal nucleo familiare o se uno dei figli vive solo con il padre. La perdita si verifica solo quando il figlio più piccolo ha compiuto 18 anni, o dieci anni. Ad esempio, se il figlio più piccolo compie 18 anni il 19 ottobre 2025, riceverà il beneficio fino alla mensilità del mese di ottobre di quell’anno.
Inoltre, la concessione inizia a valere dal 1° gennaio 2024 se la lavoratrice soddisfa tutte le condizioni e a quella data ha già un contratto a tempo indeterminato. Invece, nel caso in cui il contratto venga instaurato successivamente e siano soddisfatti gli altri requisiti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del contratto a tempo indeterminato.