Vi è mai capitato di provare a fare un pagamento e vederselo rifiutato, per poi scoprire che l’intera disponibilità del nostro conto corrente è stata azzerata?
Se anche a te è capitato di finire nel circolo vizioso del pignormento presso terzi sul tuo conto corrente, sai di cosa stiamo parlando. Ma non tutto è perduto, ecco come muoversi al meglio se dovessimo finire in queste spiacevoli situazioni.
Il pignoramento presso terzi consente al creditore di appropriarsi dei fondi e delle somme di denaro detenute da un terzo (come una banca, un datore di lavoro o l’INPS) che sono dovuti al debitore è noto come pignoramento presso terzi. Ciò può includere stipendi, conti correnti o pensioni.
Affinché ciò avvenga, naturalmente, il creditore deve già avere un titolo esecutivo, cioè un documento ufficiale che dimostra in modo chiaro e inequivocabile che ha credito. Tale titolo può essere una cartella esattoriale, un decreto ingiuntivo non opposto, un assegno o una cambiale protestati o una sentenza di condanna. In secondo luogo, il debitore deve essere informato del titolo esecutivo. Per tutti i crediti al di fuori delle cartelle esattoriali, è anche necessaria la notifica del cosiddetto atto di precetto, un’intimazione a pagare, che deve essere ricevuta entro un massimo di dieci giorni.
Se questi passaggi non vengono rispettati o se le notifiche non vengono inviate correttamente, l’intera procedura è illegale e può essere annullata attraverso un ricorso in tribunale.
L’atto di pignoramento deve essere notificato non solo al terzo presso cui si verifica il pignoramento (ad esempio, la banca presso cui il debitore ha il conto), ma anche al debitore stesso, secondo le norme del codice di procedura civile, che si applicano anche alla riscossione esattoriale.
La notifica deve essere effettuata attraverso l’ufficiale giudiziario. Tuttavia, una semplice raccomandata è sufficiente per le cartelle esattoriali. Molte volte, un debitore si accorge solo che il suo conto corrente è stato pignorato quando tenta di prelevare denaro e scopre che non ne ha. Sebbene la banca possieda ancora le somme, sono state bloccate solo dopo che la banca è stata informata del pignoramento. In questo momento:
Nel caso di pignoramento da parte di un privato, un giudice dovrà essere convocato per valutare la correttezza della procedura e ordinare alla banca di versare al creditore le somme che sono state “congelate” nel frattempoò
Nel caso di pignoramento da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione o di un altro esattore, l’udienza non si terrà. Tuttavia, il pignoramento avrà efficacia e le somme saranno stornate al creditore dopo 60 giorni dalla notifica al debitore. Dopo questo periodo, il contribuente può scegliere di effettuare un pagamento spontaneo per sbloccare il conto e ripristinarne l’operatività.
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