Il diritto all’esenzione del ticket è concesso per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.
L’assistito esente per reddito può ricevere tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e altre prestazioni specialistiche ambulatoriali richieste dal Servizio sanitario nazionale senza pagare il ticket.
L’assistenza farmaceutica non è coperta dall’esenzione per reddito. È necessario rivolgersi alla propria Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza per ulteriori informazioni sulla partecipazione al costo dei farmaci di fascia A.
I cittadini appartenenti a diverse categorie hanno diritto all’esenzione per reddito (Legge 537/1993 e successive modificazioni, art. 8, comma 16), in particolare la più ampia classe di esenzione che presenta il CODICE E01 è composta da: Tutti coloro che hanno meno di sei anni e più di sessantacinque anni e che vivono in un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
Nel 2011 sono entrate in vigore nelle regioni le nuove procedure di verifica delle esenzioni per reddito stabilite dal Decreto ministeriale 11 dicembre 2009.
All’atto della prescrizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra) verifica su richiesta dell’interessato se l’assistito ha diritto all’esenzione (per i codici E01, E03 e E04) e riporta il codice sulla ricetta. Questa verifica viene effettuata utilizzando il sistema Tessera Sanitaria dell’Anagrafe tributaria.
Se l’assistito non è incluso nell’elenco degli esenti per reddito, il medico annulla la casella con la lettera “N”, che significa “non esente”, sulla ricetta. Come in precedenza, l’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta.
Alcuni utenti non compaiono nella lista dei loro medici curante nonostante abbiano diritto all’esenzione dal ticket: sono coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, come i pensionati al minimo e i pensionati sociali. Queste persone che ricevono assistenza devono autocertificare ogni anno il reddito che hanno guadagnato nell’anno precedente presso la ASL di residenza, che rilascia un apposito attestato.
Analogamente, deve rivolgersi alla ASL di residenza dell’assistito che ritiene di essere eleggibile per l’esenzione per reddito ma non è nella lista in possesso del medico.Inoltre, coloro che non hanno lavoro devono autocertificare la loro condizione di disoccupazione e impegnarsi an informare tempestivamente il loro stato di disoccupazione.
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