Disabilità e legge 104: non sono stati ridotti gli stipendi e tredicesima e quattordicesima, aumenta il periodo di congedo.
Il congedo straordinario di due anni per 104 non riduce lo stipendio dei lavoratori dipendenti. Questa è la principale informazione contenuta in un documento rilasciato dall’INPS per fornire chiarimenti in merito agli effetti sullo stipendio di questo tipo di congedo.
Secondo il documento, sia la tredicesima che la quattordicesima mensilità sono considerate nella base di calcolo dell’indennità di congedo straordinario. Ciò significa che chi fruisce di questo congedo ha diritto a un’indennità che corrisponde all’ultima retribuzione precedente il congedo, comprensiva di tutte le voci fisse e continuative, incluso il rateo della tredicesima mensilità, nonché di altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.
Congedo in aumento per la legge 104: i dettagli
Le uniche voci escluse dall’indennità sono gli emolumenti variabili della retribuzione, come ad esempio quelli legati alla presenza al lavoro. Questa informazione è stata resa nota dall’INPS a seguito delle richieste di chiarimenti da parte di coloro che usufruiscono del congedo straordinario.
Il congedo straordinario è un periodo di assenza retribuita dal lavoro concesso ai lavoratori dipendenti per dedicarsi all’assistenza dei propri familiari con disabilità grave. Questo tipo di congedo può essere richiesto per un massimo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, con un limite complessivo per ogni disabile.
Durante il congedo straordinario, i lavoratori dipendenti hanno diritto a un’indennità mensile corrispondente all’ultima retribuzione precedente il congedo, entro un limite massimo di reddito che per l’anno 2023 è di 40.366€. L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio con i contributi che questi deve versare all’INPS. Inoltre, l’indennità è assistita da contribuzione figurativa, che può arrivare a un massimo di 11.320,65€, calcolata in base all’indennità stessa.
L’INPS, attraverso le Circolari nn. 61/2001 e 32/2012, ha specificato che tutte le voci fisse e continuative erogate al dipendente, comprese il rateo della tredicesima mensilità e altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc., sono incluse nel concetto di “retribuzione rilevante” ai fini della determinazione della misura dell’indennità di congedo straordinario. Sono invece escluse solo le voci variabili della retribuzione.
L’INPS ha ricordato che la tredicesima mensilità è un emolumento fisso e ricorrente che viene corrisposto a tutti i dipendenti pubblici e privati, indipendentemente dal merito. Questo è confermato anche dalla giurisprudenza e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che considerano il rateo della tredicesima come una voce fissa e continuativa maturata mensilmente e computabile nella base di calcolo del congedo straordinario.