Com’è cambiata la normativa in termini di decurtazione della tredicesima quando si utilizzano i permessi retribuiti? Scopriamolo insieme.
Il lavoratore dipendente che, in base alle garanzie ed ai dettami della Legge 104 a tutela dei disabili e dei loro assistenti, usufruisca dei permessi retribuiti per prendersi cura del famigliare afflitto da una grave disabilità, perde il diritto alle ferie ed alla tredicesima? Ovvero, ferie e tredicesima devono essere gradualmente ridotte in base alla quantità di permessi retribuiti concessi dal datore di lavoro ed ottenuti dal dipendente?
Ebbene, è stato un parere espresso dal Consiglio di Stato, il numero 3389 del 9 Novembre 2005, a chiarire la questione: sono soltanto alcuni gli specifici tipi di permessi che comportano la decurtazione o la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità. Nel dettaglio, si tratta dei permessi cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio.
In tutti gli altri casi, invece, non è possibile effettuare alcun tipo di decurtazione o riduzione. A riguardo, inoltre, si era espresso già nel 2004 il Ministero del Lavoro che, accogliendo direttive giunte dalla Comunità Europea, aveva esplicitato che le decurtazioni avrebbero potuto configurare gravi forme di discriminazione e, per questo motivo, dovevano essere considerate inammissibili.
Il principio alla base della direttiva comunitaria recepita anche dal Ministero del Lavoro è quello della parità di trattamento, secondo cui qualsiasi lavoratore tanto del settore pubblico quanto del settore privato, compresi i portatori di handicap, deve essere trattato con gli stessi riguardi al fine di condurre un’attività lavorativa in grado di garantire la sussistenza necessaria e sufficiente al mantenimento di un tenore di vita dignitoso.
Successivamente, quindi, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica confermò l’indicazione, nel Marzo del 2005, ed infine il Consiglio di Stato esplicitò che i permessi fruiti senza cumulare altri congedi parentali non potessero comportare alcun tipo di decurtazione. Da ultimo, l’INPS diffuse nel 2006 la circolare numero 7014 con la quale ha dipanato ogni dubbio a riguardo, tanto per il settore pubblico quanto per il settore privato.
Inoltre, la tredicesima spetta anche alle lavoratrici ed ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato: in alcuni casi viene chiamata “Gratifica Natalizia” e vale anche nei casi di rinnovo o di proroga dei contratti. Per maggiori informazioni riguardo al recupero della tredicesima, è consigliabile rivolgersi all’INPS attraverso il portale istituzionale ufficiale online oppure recandosi fisicamente presso uno degli uffici territoriali.
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